Art. 21.

      1. Il secondo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «In caso di adozione disposta nei confronti di una coppia, coniugata o non coniugata, la coppia stessa dichiara al tribunale per i minorenni ovvero all'ufficiale di stato civile quale dei due cognomi intende trasmettere all'adottato, ovvero se intenda trasmetterli entrambi e in quale ordine. In caso di disaccordo, l'adottante acquista il cognome di entrambi in ordine alfabetico.

      2. I commi 3 e 4 dell'articolo 299 del codice civile sono abrogati.